Con la legge n. 76 del 2016, conosciuta come Legge Cirinnà, è stata introdotta nell’ordinamento giuridico l’unione civile tra persone dello stesso sesso, riconoscendone ufficialmente la rilevanza legale e collocandola nell’ambito del diritto di famiglia.
Si tratta di una formazione sociale specifica, simile al matrimonio nei diritti e nei doveri, ma riservata esclusivamente a coppie formate da persone dello stesso sesso
Costituzione dell'unione civile
L’unione civile si costituisce mediante una dichiarazione che viene resa da persone che hanno raggiunto la maggiore età, davanti all’ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni.
L’atto deve riportare:
- i dati anagrafici e la residenza delle parti;
- il regime patrimoniale scelto;
- i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
Il certificato di avvenuta costituzione è poi iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente.
La legge n. 76 del 2016 ha riconosciuto lo status giuridico di famiglia alle coppie composte da persone dello stesso sesso, purché legate da vincoli affettivi.
Di conseguenza, la normativa prevista da questa legge speciale ricalca, in larga misura, quella del matrimonio, richiamando espressamente, ove necessario, singoli articoli del codice civile riguardanti le seguenti materie:
- regime patrimoniale,
- ordini di protezione;
- indennità;
- alimenti,
- straniero,
- allontanamento dalla residenza e trascrizione;
- indegnità a succedere;
- legittimari;
- successione legittima;
- collazione;
- patto di famiglia;
- divorzio nei limiti della compatibilità.
Si precisa, infine, che, diversamente dal matrimonio, per la costituzione dell’unione civile non è prevista la pubblicazione degli atti.
Effetti giuridici dell'unione civile
Per garantire la piena tutela dei diritti e l’adempimento degli obblighi connessi all’unione civile, l’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 dispone che tutte le disposizioni di legge, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi che fanno riferimento a “coniugi”, “coniuge” o termini equivalenti si applicano anche alle parti dell’unione civile, salvo quanto diversamente stabilito dal codice civile (per il quale è richiesto un richiamo espresso).
Non trovano applicazione, le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, ma resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
Diritti e doveri delle parti
Le parti dell’unione civile assumono, reciprocamente, i medesimi obblighi di assistenza morale e materiale e di coabitazione previsti per i coniugi dall’art. 143 del codice civile.
Entrambe le parti devono contribuire ai bisogni comuni in proporzione alle proprie capacità, siano esse professionali o casalinghe.
Non è previsto l’obbligo di fedeltà, né vi è il richiamo alla collaborazione nell’interesse della famiglia: la coabitazione assume un ruolo sostitutivo rispetto alla collaborazione matrimoniale.
Organizzazione della vita insieme e scelta del cognome nell’unione civile
La legge sulle unioni civili (art. 1, comma 12, L. n. 76/2016) prevede che le parti definiscano insieme l’indirizzo della loro vita familiare e decidano la residenza comune.
Entrambe le persone hanno il diritto di mettere in pratica quanto stabilito di comune accordo.
Inoltre, le parti possono scegliere, con una dichiarazione all’ufficiale di stato civile, un cognome comune, scegliendo tra i loro.
Questo elemento serve a rafforzare l’identità della coppia e a garantirle visibilità e riconoscimento nelle relazioni sociali.
La persona il cui cognome non è stato scelto può comunque decidere di aggiungere il proprio, prima o dopo quello comune.
Nell’unione civile, una parte ha un ruolo importante nella protezione dell’altra: ha la precedenza nella nomina come amministratore di sostegno e può chiedere al giudice l’interdizione, l’inabilitazione o la loro revoca per il partner, se necessario.
La legge (art. 1, commi 16 e 18 della L. n. 76/2016) stabilisce anche regole simili a quelle previste per i coniugi.
In particolare, si applicano norme in caso di violenza commessa verso terzi e per la sospensione dei termini di prescrizione nei rapporti tra le due persone unite civilmente.
Cause ostative alla costituzione dell’unione civile
Le cause ostative alla costituzione dell’unione civile sono analoghe a quelle previste dagli articoli 85-88 del codice civile per il matrimonio, con taluni adattamenti, e comportano la nullità su iniziativa delle parti, degli ascendenti prossimi, di qualunque interessato o del pubblico ministero.
È fatta salva l’unione costituita con il coniuge dell’assente.
Anche per quanto riguarda la nullità, l’unione civile segue in gran parte le stesse regole previste per il matrimonio.
Ad esempio, una delle parti può chiedere l’annullamento dell’unione se ha subito violenza, è stata indotta da timore o ha commesso un errore, secondo le stesse condizioni stabilite dall’articolo 122 del codice civile per il matrimonio.
Scioglimento dell'unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- nei casi previsti dalla disciplina del divorzio, con esclusione delle ipotesi di cui all’ 3, lettere b), f) e g) della legge 1 dicembre 1970, n. 898.
Non è prevista la separazione personale.
Regime patrimoniale
In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale legale dell’unione civile è quello della comunione dei beni, analogamente a quanto previsto per il matrimonio.
I contratti di convivenza
Per le coppie non sposate né unite civilmente, la Legge Cirinnà consente di stipulare un contratto di convivenza, che regola gli aspetti patrimoniali della vita in comune.
Le parti possono, ad esempio, scegliere di adottare il regime della comunione dei beni.
Questa possibilità, introdotta dal 2016, permette anche a persone non sposate né unite civilmente di disciplinare i propri rapporti economici con effetti verso terzi.
Tuttavia, perché il regime sia pienamente valido, devono essere rispettate alcune condizioni precise.
In caso contrario, la comunione potrà avere effetti solo interni tra i conviventi, senza valore verso l’esterno.
C'è un ampio dibattito sul fatto che i conviventi regolati dalla Legge Cirinnà, attraverso un contratto di convivenza, possano anche scegliere un regime di comunione convenzionale dei beni.
La maggior parte della dottrina ritiene che ciò non sia possibile.
Occorre rilevare, infine, che l’ufficio anagrafe può certificare l’esistenza della convivenza di fatto e, se presente, la stipula di un contratto di convivenza.
Può anche indicare, con un semplice “sì” o “no”, se è stato scelto un regime di comunione legale.
Tuttavia, non è autorizzato a riportare nel certificato eventuali dettagli specifici relativi a una comunione convenzionale.
Conclusioni
La Legge Cirinnà rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali e conviventi, offrendo tutele chiare, regole definite e strumenti giuridici efficaci per organizzare la propria vita affettiva e patrimoniale.
L’unione civile si affianca così al matrimonio, garantendo pari dignità a tutte le forme di convivenza stabile e duratura.
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