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Sismabonus acquisti: quando l'acquirente non ha diritto alla detrazione

18 luglio 2025

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 165/2025, afferma che chi compra una casa non può ottenere il Sismabonus Acquisti se a pagare è stata un’altra persona, anche se i soldi arrivano dai genitori come regalo.

Introduzione

L’agevolazione fiscale nota come Sismabonus acquisti, prevista dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, riconosce all'acquirente di immobili antisismici la possibilità di fruire di una detrazione d’imposta significativa, a condizione che siano rispettati specifici requisiti tecnici e temporali.

Tuttavia, non sempre la sola qualità di acquirente è sufficiente a garantire l’accesso al beneficio.

La questione si complica nel caso in cui il prezzo dell’immobile venga sostenuto da un soggetto terzo, come nel caso di liberalità indirette.

Il quesito

Nell’ambito dell’istanza di interpello in esame, il contribuente dichiara di aver acquistato due unità immobiliari realizzate da un’impresa edile a seguito della demolizione e ricostruzione integrale di un edificio preesistente.

L’intervento ha determinato un miglioramento della classe di rischio sismico di almeno due livelli, in linea con i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il contribuente ha stipulato l’atto di compravendita entro 18 mesi dalla data dell’attestazione del collaudatore statico, che certificava l’effettiva riduzione del rischio sismico, e comunque prima del termine del 31 dicembre previsto per accedere all’agevolazione fiscale.

Egli precisa di aver finanziato l’acquisto utilizzando somme che sono state messe a disposizione dai propri genitori, configurando una liberalità indiretta ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, del D.lgs. n. 346/1990.

I genitori hanno effettuato il pagamento del corrispettivo, in parte mediante assegni circolari e in parte tramite bonifici bancari specifici per interventi antisismici, utilizzando esclusivamente il proprio conto corrente.

In tutte le disposizioni di pagamento hanno correttamente indicato il codice fiscale del contribuente, in qualità di beneficiario della detrazione.

Alla luce di quanto sopra, il contribuente chiede se possa legittimamente fruire del beneficio fiscale previsto per l’acquisto di immobili antisismici, sotto forma di detrazione o cessione del credito, nonostante l’assenza di un transito formale delle somme sul proprio conto corrente, in considerazione della natura di donazione indiretta delle somme impiegate.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo quanto rappresentato dall’istante, sussistono tutti i requisiti normativi per beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Alla luce di ciò, il contribuente ritiene di poter legittimamente esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, provvedendo a trasmettere l’apposita comunicazione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

In alternativa, qualora non si proceda alla cessione del credito, egli valuta la possibilità di fruire direttamente della detrazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, riconosce all’acquirente il diritto a beneficiare direttamente della detrazione prevista al comma 1-quater del medesimo articolo, purché ricorrano specifiche condizioni.

In particolare, un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare deve effettuare interventi di demolizione e ricostruzione integrale di edifici, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, in comuni classificati in zona sismica 1, 2 o 3.

Inoltre, l’impresa deve procedere all’alienazione degli immobili entro trenta mesi dalla conclusione dei lavori.

Questa agevolazione, consente di detrarre il 75% o l’85% del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro il limite di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

A differenza delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-sexies.1, il comma 1-septies attribuisce il beneficio esclusivamente all’acquirente dell’immobile, a condizione che questi abbia effettivamente sostenuto l’onere economico dell’acquisto.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione in diversi documenti, tra cui la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, la guida Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024” e la risposta a interpello n. 351 del 28 giugno 2022.

In tali pronunce si è chiarito che il beneficio non spetta se l’acquirente non ha sostenuto personalmente la spesa.

Nel caso in esame, l’atto notarile e la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza attestano che i genitori dell’istante hanno fornito le somme necessarie per l’acquisto delle unità immobiliari, configurando così una liberalità indiretta.

Di conseguenza, sebbene l’istante risulti intestatario dell’immobile, non può accedere alla detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, poiché non ha sostenuto in prima persona la spesa.

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