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minore erede anche senza inventario

26 giugno 2025

Premessa

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31310/2024, hanno definitivamente chiarito una rilevante questione: se il minore, divenuto maggiorenne, possa rinunciare all’eredità in precedenza accettata con beneficio di inventario dal proprio legale rappresentante, qualora l’inventario non sia stato redatto. La Corte a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui il minore è erede anche senza inventario.

Il caso concreto

Nel caso oggetto di esame, due fratelli si erano opposti a un’esecuzione promossa nei loro confronti dalla banca per il pagamento delle rate di mutuo, acceso dal loro genitore deceduto.

I due fratelli sostenevano di non essere eredi, avendo rinunciato tempestivamente all’eredità una volta divenuti maggiorenni e, pertanto, non potevano rispondere del debito.

Tuttavia, risultava che la madre, in qualità di legale rappresentante, aveva accettato per loro l’eredità con beneficio di inventario, ma senza poi procedere alla redazione dell’inventario stesso.

Le corti di merito avevano rigettato la loro opposizione, affermando che tale accettazione, seppur incompleta, aveva comunque determinato l’acquisto della qualità di erede, rendendo inefficace la rinuncia successiva.

La questione, su cui si erano formati orientamenti contrastanti, è quindi stata rimessa alle Sezioni Unite.

La questione sottoposta alla Corte

L’interrogativo sottoposto alla Corte è il seguente:

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, non seguita dall’inventario, è sufficiente a rendere il minore erede? Oppure egli conserva la posizione di chiamato, con possibilità di rinuncia una volta raggiunta la maggiore età?

La risposta della Corte è netta: , laccettazione è sufficiente a far acquistare la qualità di erede, anche senza inventario, e di conseguenza il minore, divenuto maggiorenne, non può più validamente rinunciare alleredità.

Il contrasto giurisprudenziale

La questione giuridica affrontata nasceva da un contrasto in giurisprudenza:

Un orientamento sosteneva che in mancanza dellinventario il minore non acquistasse la qualità di erede e potesse dunque rinunciare all’eredità entro l’anno dalla maggiore età.

Un altro orientamento contrapposto riteneva invece che la dichiarazione di accettazione beneficiata da parte del legale rappresentante fosse sufficiente a far acquisire al minore la qualità di erede, anche se l’inventario non veniva redatto.

In tale ultima ipotesi, il minore divenuto maggiorenne non poteva più rinunciare, ma solo eventualmente perfezionare l’inventario entro un anno.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno confermato il secondo orientamento.

Quanto alle ragioni della decisione esse si fondano su due principi di fondo del diritto delle successioni.

Quanto al primo principio, l’accettazione dell’eredità, anche se resa con beneficio di inventario, è atto irrevocabile.

Come stabilito dall’art. 459 c.c., l’eredità si acquista mediante accettazione, e tale acquisto è definitivo.

La dichiarazione, quando è resa da un rappresentante legale e nella forma imposta dalla legge (nel caso dei minori, sempre con beneficio), produce immediatamente effetti nella sfera giuridica del rappresentato.

In relazione al secondo principio, l’inventario, pur richiesto per conservare il beneficio, non è condizione costitutiva dellaccettazione stessa. La sua mancanza può determinare la perdita del beneficio, ma non impedisce lacquisto della qualità di erede.

Ne consegue che, una volta che il genitore abbia validamente accettato per il figlio minore l’eredità con beneficio, il minore è erede a tutti gli effetti.

Il termine annuale previsto dall’art. 489 c.c. dopo il raggiungimento della maggiore età consente solo di perfezionare il beneficio con l’inventario: non offre una rinnovata libertà di scegliere se accettare o rinunciare.

Conclusioni

In conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31310/2024 ribadiscono un principio essenziale: leredità si acquista con laccettazione, non con linventario, e ciò vale anche quando l’erede è un minore.

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