Premessa
Il rapporto tra il credito personale del socio e la partecipazione societaria nelle società di persone, vale a dire società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, solleva una questione di primaria importanza:
è possibile per i creditori particolari del socio aggredire la quota sociale mediante pignoramento?
L’ordinamento giuridico risponde in senso negativo a tale interrogativo, sebbene lo faccia attraverso disposizioni normative che, a prima vista, appaiono non del tutto sovrapponibili tra loro.
L’art. 2252 c.c. e l’impignorabilità delle quote nelle società semplici
Nell’ambito delle società semplici, occorre evidenziare che l’art. 2252 c.c. svolge un ruolo centrale nel determinare la disciplina delle modifiche al contratto sociale, imponendo, come regola generale, il consenso unanime di tutti i soci.
In particolare, l'art 2252 c.c. dispone che "Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente".
La norma in esame, che sembra apparentemente neutra rispetto alla pignorabilità della quota, è stata invece letta dalla dottrina e dalla giurisprudenza come fondamento implicito ma strutturale dell’impignorabilità della partecipazione sociale.
La società semplice, ha natura personalistica, in quanto essa è caratterizzata da un vincolo fiduciario forte (intuitus personae), che fa sì che ogni modifica nella composizione soggettiva dei soci sia da considerarsi una modifica sostanziale del contratto stesso.
In quest’ottica, l’aggressione esecutiva della quota da parte dei creditori particolari del socio verrebbe a determinare, pertanto, un’alterazione coattiva del contratto sociale, vietata proprio dall’art. 2252 c.c., in quanto non accompagnata dal consenso degli altri soci.
Occorre evidenziare che, nella società semplice, la quota non rappresenta un diritto soggettivo autonomo e disponibile, ma piuttosto rappresenta la misura del rapporto personale del socio con la società.
Da ciò ne deriva che la quota non è pignorabile né sequestrabile durante il corso della vita della società.
Solo all’esito dello scioglimento del rapporto sociale è possibile liquidare la quota e sottoporre il relativo credito a esecuzione forzata.
In mancanza di una norma espressa, come invece lo è l’art. 2305 c.c. per le società in nome collettivo e società in accomandita semplice, il divieto di pignoramento nella società semplice si desume per via sistematica dall’art. 2252, dal principio dell’intuitus personae.
L’art. 2305 c.c. nelle snc e sas: la tutela espressa contro l’aggressione dei creditori particolari del socio
Nelle società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice, la disciplina della posizione del socio rispetto alle pretese dei suoi creditori personali trova una formulazione esplicita nell’art. 2305 c.c..
In particolare, l'art. 2305 c.c. dispone che: "Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore".
Questa disposizione rende inequivoca l’intenzione del legislatore di precludere l’aggressione esecutiva diretta alla quota da parte dei creditori personali del socio, salvaguardando nel contempo il loro diritto a soddisfarsi sugli utili distribuiti o sulle somme eventualmente liquidate a seguito dello scioglimento del rapporto sociale.
La ratio dell’art. 2305 c.c. è duplice:
- da un lato, si intende tutelare la stabilità della compagine sociale, evitando modificazioni forzate della struttura soggettiva della società in violazione del principio dell’intuitus personae;
- dall’altro lato, si vuole proteggere l’efficienza e la continuità dell’impresa collettiva, impedendo che vicende esecutive estranee alla società ne compromettano l’operatività.
L’intervento normativo di cui all’art. 2305 c.c. assume una natura dichiarativa e sistematizzante:
L'art. 2305 c.c. non introduce una regola nuova, ma formalizza per le società in nome collettivo e società in accomandita semplice, un principio che, per le società semplici, si ricava in via interpretativa dall’art. 2252 c.c., ovvero l’impignorabilità della quota in costanza di società da parte dei creditori particolari del socio.
In questa prospettiva, l’art. 2305 c.c. si configura come strumento di certezza normativa, volto a prevenire dubbi applicativi nell’ambito dell’esecuzione forzata.
La disposizione in esame, inoltre, contribuisce a rafforzare la separazione tra il patrimonio sociale e quello personale del socio, escludendo che la partecipazione societaria possa essere oggetto di espropriazione individuale, salvo nei limiti e secondo le modalità espressamente previste.
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