Premessa
Con la sentenza n. 22375 del 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito la validità della clausola russian roulette nei patti parasociali.
Con questo meccanismo si superano i blocchi decisionali tra soci paritari, offrendo una soluzione equilibrata ai conflitti.
La clausola russin roulette permette a un socio di proporre l’acquisto delle quote dell’altro, che può accettare o invertire l’offerta.
La Corte ha inoltre confermato che questa clausola non deve rispettare le regole tradizionali di equa valorizzazione e non viola il divieto del patto leonino.
In caso concreto
La Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la validità delle clausole antistallo contenute in un patto parasociale stipulato nel 2006 tra due società, escludendo qualsiasi violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché l’ipotesi di abuso nell’attività di direzione e coordinamento della società partecipata.
In particolare, la Corte ha ritenuto che:
• le clausole in questione non erano unilaterali, in quanto davano la facoltà ad entrambe le parti di farne uso;
• non risultava, fondata l’idea che una delle parti fosse in posizione di forza e potesse usarle in modo unilaterale;
• la previsione oggetto delle clausole era valida, sicché doveva ritenersi meritevole di tutela;
• il meccanismo di determinazione del prezzo era basato su criteri oggettivi e conoscibili da entrambe le parti;
• la clausola non fosse nulla per assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, perché la clausola antistallo non si presta a tale tipo di rischio, essendo espressione della libertà negoziale dei soci aderenti;
• le clausole non configuravano un patto leonino, né violavano le norme in tema di patti parasociali;
• non era provato alcun abuso di diritto nell’attivazione delle clausole: l’uscita dal rapporto sociale era motivata dall’inattività della società partecipata, non da comportamenti scorretti;
• le doglianze relative all’attività di direzione e coordinamento, così come la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio, erano inammissibili.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso in Cassazione da parte di tre soggetti coinvolti nel patto parasociale, mentre l’altra parte ha presentato controricorso.
La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha disposto un approfondimento tematico sulla russian roulette clause, anche con riferimento alle esperienze giuridiche di altri ordinamenti, rinviando la causa per una più completa valutazione.
Successivamente, la causa è stata nuovamente fissata per l’udienza pubblica.
Le ragioni della decisione
La Corte, innanzitutto, fa alcune considerazioni sull’inquadramento delle clausole antistallo in generale e, in particolare, sulla clausola di tipo russian roulette presente nel patto parasociale in questione.
Clausole antistallo per superare i blocchi societari
La Corte osserva che le clausole pensate per risolvere situazioni di stallo societario, come la russian roulette clause, sono nate nei paesi di common law, soprattutto negli Stati Uniti, e si sono poi diffuse anche nei sistemi di civil law, incluso quello italiano.
Queste clausole servono a superare blocchi decisionali tra soci, soprattutto in società partecipate in modo paritario, evitando così la liquidazione o l’inattività della società.
In Italia, tali clausole rientrano spesso nei patti parasociali e trovano sempre più spazio nella prassi societaria.
La clausola della russian roulette clause prevede che, in caso di stallo, un socio possa offrire di acquistare la quota dell’altro a un certo prezzo.
Il destinatario dell’offerta può:
• accettare e vendere, oppure
• può decidere di acquistare lui stesso la partecipazione del primo socio, allo stesso prezzo.
Questo meccanismo, proprio perché bilanciato, garantisce equità ed evita arbitri.
La clausola può essere asimmetrica (se essa è azionabile da un solo socio) o simmetrica (se essa è azionabile da entrambi).
Nella clausola simmetrica può essere previsto un ordine di priorità tra le offerte, per evitare nuovi blocchi.
Esistono anche varianti, come:
• la Texas shoot-out clause, che prevede rilanci, oppure
• la Sale shoot-out, in cui un socio può proporre un prezzo di vendita e l’altro, se non accetta, è obbligato a cedere la sua partecipazione a un prezzo ridotto.
In altri casi, il prezzo può essere fissato da un soggetto terzo , mentre a uno dei soci si attribuisce il potere di acquistare la partecipazione dell'altro socio con meccanismi di sconto o premio predefiniti.
La russian roulette nei patti parasociali
La clauosla russian roulette è inserita di solito nei patti parasociali tra due gruppi di soci, con la finalità di regolare in modo preventivo i rapporti e le decisioni future in ambito societario.
I patti parasociali si distinguono dallo statuto e dal contratto di società.
I patti parasociali, realizzano una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello che viene sancito nell'atto costitutivo e poi nello statuto della società, al fine di tutelare in maniera più proficua i propri interessi.
La loro validità è riconosciuta dall’art. 2341-bis c.c., che ne fissa la durata massima in cinque anni, salvo rinnovo, purché non contrastino con i principi fondamentali del diritto societario.
La giurisprudenza ha più volte confermato la legittimità di queste clausole, comprese le buy-sell provisions come la russian roulette, all’interno dei patti parasociali.
Cenni di diritto comparato: US e Civil Law sulla clausola di russian roulette
La Corte osserva, altresì, che la clausola di russian roulette è riconosciuta come valida e giusta nel diritto statunitense, dove il principio del “I cut, you choose” garantisce equilibrio: chi fissa il prezzo rischia di dover vendere o comprare alle stesse condizioni, prevenendo abusi.
È molto diffusa nelle joint venture paritarie, specialmente nel settore immobiliare, ma richiede trasparenza totale.
In caso di mancata informazione o sfruttamento della debolezza dell’altro socio, la clausola può essere annullata.
Nei paesi di civil law, la clausola sta guadagnando sempre più legittimità, seguendo l’esempio anglosassone.
La Corte d’appello di Parigi e la Corte di Vienna l’hanno riconosciuta come valida modalità concordata di uscita nei patti societari, grazie all’equilibrio che offre tra i soci.
Anche in Germania dottrina e giurisprudenza la considerano compatibile con l’ordinamento, a condizione che non vi siano abusi o squilibri.
L'interesse della prassi nazionale: massime e risoluzioni dei Consigli notarili
La Corte, osserva che in Italia, i Consigli notarili mostrano crescente interesse verso le clausole, come la russian roulette, usate per superare stalli nelle società con soci paritari.
In particolare, la prassi notarile italiana riconosce piena legittimità alla clausola della roulette russa, pur con alcuni distinguo:
• Milano ne ammette l’uso ma con attenzione al principio dell’equa valorizzazione, soprattutto nei casi statutari, mentre
• Firenze la ritiene legittima anche senza garanzie minime sul prezzo, privilegiando la funzionalità della clausola rispetto al rischio di blocco societario.
Massima n. 181 del Consiglio Notarile di Milano (2019)
Secondo la massima n. 181 del Consiglio Notarile di Milano (2019), la clausola è in sé legittima e non viola il divieto del patto leonino (cioè l’esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite).
La massima milanese distingue tra:
Clausole parasociali
In relazione alle clausole parasociali, vige ampia libertà contrattuale anche nella determinazione del prezzo.
Clausole statutarie
Tali clausole vincolano tutti i soci e richiedono, pertanto, una maggiore tutela.
Per le clausole statutarie deve essere rispettato il principio di equa valorizzazione della partecipazione, come previsto dal codice civile in materia di recesso, riscatto convenzionale o esclusione (artt. 2437-ter, 2437-sexies, 2473 e 2473-bis c.c.).
Tale principio trova applicazione anche nelle clausole di drag along (trascinamento) e tag along (accodamento), strumenti che regolano la vendita congiunta delle partecipazioni in presenza di un acquirente esterno.
La massima milanese stabilisce che, in caso di deadlock che possa portare all’estinzione della società e alla sua messa in liquidazione, la partecipazione deve essere valutata secondo il valore di liquidazione e non quello di continuità aziendale.
Si devono comunque considerare, se possibili, alternative come la cessione in blocco dell’attività.
Inoltre, questa regola sull’equa valorizzazione si applica solo alle clausole statutarie, e non a quelle previste nei patti parasociali.
Massima n. 73 del Consiglio Notarile di Firenze (2020)
La massima notarile n. 73/2020 del Consiglio notarile di Firenze afferma che la clausola statutaria c.d. roulette russa è legittima anche se non prevede criteri per determinare il prezzo della partecipazione da trasferire, e anche se il prezzo non è pari almeno al valore di liquidazione previsto per il recesso del socio secondo gli articoli 2437-ter e 2473 del codice civile.
La massima evidenzia come la clausola sia diffusa soprattutto in società “fifty-fifty”, e spesso contenuta in patti parasociali.
Ritiene legittimo collegare l’uso di tale clausola a uno stallo dovuto al mancato rinnovo del patto parasociale, senza che ciò comporti violazione dei limiti di durata previsti dall’art. 2341-bis c.c.
Il mancato rinnovo è considerato un effetto dello stallo e la doppia opzione (acquisto o vendita) offerta all’altra parte non compromette la libertà di decidere se rinnovare o meno il patto.
Infine, la massima di Firenze esclude che la clausola sia assimilabile, dal punto di vista giuridico, alle azioni riscattabili o alle clausole di drag e tag along, poiché queste ultime non risolvono stalli organizzativi.
Inoltre, si sottolinea che imporre un valore minimo di prezzo alla clausola di roulette russa rischierebbe di vanificare la sua efficacia, scoraggiandone l’uso proprio nei momenti critici in cui sarebbe più utile.
Pertanto, si conclude per la validità anche delle clausole statutarie prive di soglie minime di prezzo.
La validità civilistica della clausola di russian roulette
La Corte affronta la tematica della validità civilistica della clausola di russian roulette, concentrandosi su due possibili criticità:
• il rischio che si tratti di una condizione meramente potestativa, vietata dall’art. 1355 c.c., e
• la determinazione dell’oggetto del contratto, secondo l’art. 1349 c.c.
Quanto al primo punto, la giurisprudenza distingue tra condizioni “meramente potestative”, viziate da arbitrarietà e quindi nulle, e condizioni “potestative”, legittime se collegate a valutazioni razionali e di interesse.
La russian roulette viene ritenuta valida perché non lascia spazio al mero arbitrio: chi la attiva propone un prezzo ma non può sapere se comprerà o venderà, perché la decisione finale spetta all’altro socio.
Questo equilibrio limita gli abusi e costringe chi fa l’offerta a comportarsi in modo equo.
In relazione al secondo punto, la clausola è ritenuta legittima perché, pur affidando la prima proposta a una parte, lascia l’effettiva scelta all’altra, impedendo così che il prezzo sia stabilito in modo del tutto arbitrario.
Il meccanismo funziona come un sistema di opzioni reciproche (put/call), garantendo parità contrattuale.
Patto leonino
La Corte analizza altri profili giuridici della clausola di russian roulette e la sua compatibilità con l’ordinamento italiano.
In particolare, osserva innanzitutto che la clausola russian roulette non viola il divieto del patto leonino, che proibisce di escludere un socio da ogni utile o perdita.
Infatti, questa clausola non elimina i rischi per nessun socio e non esclude la partecipazione alla vita societaria, ma è attivabile solo in caso di stallo decisionale.
Inoltre, chi la innesca si assume un rischio concreto, perché non sa se finirà per comprare o vendere la partecipazione, mantenendo un equilibrio tra le parti.
Il valore congruo della partecipazione
Il dibattito riguarda se, nella clausola russian roulette, sia necessario prevedere un valore minimo (floor) per garantire una valorizzazione congrua della partecipazione del socio uscente, ispirandosi alle norme sul recesso e sul riscatto forzoso (artt. 2437 e 2437-sexies c.c.).
Questa tesi è però respinta dalla maggior parte della dottrina, che distingue chiaramente la russian roulette dalla clausola drag along, in quanto:
• la drag along tutela il socio di minoranza trascinato nella vendita;
• la russian roulette riguarda soci con partecipazioni paritarie;
• nella russian roulette, chi riceve l'offerta decide liberamente se vendere o acquistare;
• l'art. 2437-sexies c.c., si può applicare solo se la clausola è nello statuto. Se è, invece, contenuta in un patto parasociale, che ha solo valore tra le parti, non si può imporre un prezzo minimo, perché manca una tutela "reale" in caso di inadempienza.
Buona fede e abuso del diritto
La Corte osserva, altresì, che anche la clausola di russian roulette, pur essendo uno strumento legittimo per risolvere situazioni di stallo tra soci, può essere abusata.
Il suo utilizzo deve, pertanto, sempre rispettare i principi di buona fede e correttezza.
Occorre che il socio che fa ricorso alla clausola fornisca all’altro tutte le informazioni necessarie (trasparenza), e che non approfitti di disequilibri economici o di uno stallo fittizio per forzare l’uscita dell’altro socio.
Se si verifica un abuso di questo tipo, il socio danneggiato può:
• chiedere il risarcimento del danno;
• opporsi con l’exceptio doli generalis;
• ottenere l’annullamento della delibera negativa, oppure nella stessa rideterminazione giudiziale dell'esito della votazione;
• oppure far dichiarare inefficace l’atto di trasferimento abusivo, soluzione ritenuta da alcuni più efficace del solo risarcimento
Conclusioni
La Corte rigetta quindi il ricorso ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi sollevati.
In particolare:
Quanto al primo motivo, non c’è abuso nell’uso della clausola russian roulette, in quanto la clausola è stata pattuita da entrambe le parti e rispondeva a un interesse comune consistente nell'evitare stalli tra soci paritari.
In relazione al secondo motivo, non si applica il principio di equa valorizzazione, perché la clausola era in un patto parasociale e non nello statuto e prevedeva una libera scelta del socio coinvolto.
Per quanto concerne il terzo motivo, non c'è prova di abuso o mala fede né della volontà di ottenere una plusvalenza ingiusta.
Quanto, infine al quarto motivo, è inammissibile.
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