Cosa di intende per contratto di rete
Il contratto di rete è stato introdotto dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
Esso ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per le imprese italiane.
Si tratta di uno strumento giuridico con cui più imprenditori, pur restando autonomi, si impegnano a collaborare per accrescere:
- la capacità innovativa;
- la competitività sul mercato.
Ogni impresa che aderisce a una rete di impresa mantiene, pertanto, la propria autonomia giuridica e gestionale e si impegna a collaborare in ambiti specifici per raggiungere obiettivi condivisi.
Finalità del contratto di rete
Il contratto di rete può essere utilizzato per diverse finalità, tra cui:
- innovazione tecnologica;
- accesso a nuovi mercati;
- condivisione di risorse.
Il contratto in esame, consente, pertanto, di accrescere la competitività dei soggetti che vi partecipano, con il conseguimento di scopi che individualmente sarebbero difficili da raggiungere.
Possibile struttura del contratto
Il contratto può prevedere:
- la costituzione di un fondo patrimoniale comune, destinato a sostenere le attività comuni, cui si applicano gli articoli 2614 e 2615 c.c.;
- la nomina di un organo comune incaricato di eseguire il contratto per conto delle imprese.
Caratteristiche
In relazione alle caratteristiche del contratto di rete, occorre rilevare che:
- si tratta di un contratto che ha una struttura aperta, in quanto consente la partecipazione di imprese diverse da quelle originarie;
- il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente;
- il contratto di rete è soggetto a pubblicità a registro delle imprese;
- ogni impresa mantiene la propria indipendenza giuridica, fiscale e patrimoniale;
- il contratto stabilisce, altresì, gli obiettivi che le imprese intendono raggiungere insieme;
- le imprese che aderiscono al contratto decidono quali risorse condividere;
- la durata della rete è generalmente stabilita nel contratto e può essere a tempo determinato o indeterminato;
- il contratto in esame può includere anche delle modalità specifiche per la gestione delle risorse condivise, la divisione dei costi e la distribuzione dei benefici derivanti dalla rete;
- le imprese sono obbligate a cooperare secondo le modalità stabilite dal contratto;
- la rete può essere costituita in modo flessibile, adattandosi, quindi, alle esigenze di ciascuna impresa e alla natura dei progetti da realizzare.
L'atto di costituzione
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente, e deve indicare:
- Dati identificativi delle imprese partecipanti
L'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, dispone alla lettera a) che si deve indicare:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c)";
- Obiettivi strategici
L'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, dispone alla lettera b) che si deve indicare:
"b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi";
- Programma di rete
L'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, dispone alla lettera c) che si deve indicare:
"c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile";
- Durata del contratto
L'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, dispone alla lettera d) che si deve indicare:
"d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo";
- Organi della rete (se previsti)
L'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, dispone alla lettera e) che si deve indicare:
"e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza".
- Regole di gestione
L'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, dispone alla lettera f) che si deve indicare:
"f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo".
Vantaggi per le imprese
Il contratto di rete offre numerosi vantaggi alle imprese che decidono di adottarlo.
In particolare:
- Le imprese possono condividere infrastrutture, impianti e personale;
- la collaborazione tra diverse imprese consente di potenziare l’innovazione e di entrare in mercati nuovi;
- le reti di imprese possono beneficiare di finanziamenti pubblici o privati destinati alla promozione della collaborazione tra imprese, alla ricerca e all’innovazione;
- il contratto di rete è altamente flessibile e permette alle imprese di decidere in autonomia come organizzare la collaborazione, quali risorse condividere e quali obiettivi perseguire;
- il contratto di rete può beneficiare di incentivi fiscali.
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