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Il condono

23 giugno 2025

Il condono edilizio

Il condono edilizio è un provvedimento introdotto dalla legge in specifici periodi, finalizzato alla regolarizzazione di opere edilizie eseguite in violazione delle norme urbanistiche.

Si tratta di opere realizzate senza permesso, in difformità rispetto al titolo edilizio originario, oppure sulla base di titoli decaduti, annullati o inefficaci.

Si tratta, dunque, di una misura eccezionale, limitata nel tempo, e subordinata al rispetto di specifici requisiti previsti dalla normativa.

La procedura si svolge tra il soggetto interessato (normalmente il proprietario dell’immobile) e il Comune competente, e comporta il pagamento di una somma a titolo di oblazione, oltre ad eventuali contributi concessori.

Riferimenti Normativi: I Tre Condoni Edilizi

Nel corso degli anni, il legislatore è intervenuto con tre principali disposizioni in materia di condono edilizio:

Primo Condono – Legge n. 47/1985

Riferimento normativo: Articoli 31 e seguenti della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Termine utile per la domanda: 20 novembre 1985 (prorogato successivamente al 30 giugno 1987).

Data entro cui labuso deve essere stato compiuto: 1° ottobre 1983.

Tipologia di opere sanabili

  • Costruzioni prive di licenza, concessione o autorizzazione edilizia.
  • Interventi eseguiti in difformità dal titolo abilitativo.
  • Opere realizzate con titoli decaduti, annullati o inefficaci.

Condizioni

L’edificio deve essere stato strutturalmente completato, ossia deve risultare completato il rustico con relativa copertura oppure, per opere interne e non residenziali, deve essere stato ultimato l’intervento funzionalmente.

Soggetti legittimati

Oltre ai proprietari, possono presentare domanda anche soggetti aventi titolo a richiedere la concessione secondo la legge n. 10/1977, con diritto di rivalsa sul proprietario.

Oblazione

È richiesto il pagamento di una somma, determinata in base a tabelle allegate alla legge, in funzione:

  • della parte abusiva;
  • del tipo di abuso;
  • del momento dell’ultimazione dell’opera

Secondo Condono – Legge n. 724/1994

Riferimento normativo: Articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Termine per la presentazione della domanda: 31 marzo 1995.

Data entro cui labuso deve essere stato completato: 31 dicembre 1993.

Ulteriori limiti per la sanatoria

Per ottenere la sanatoria, le opere abusive non devono:

  • Aver comportato un ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria, oppure
  • Superare 750 metri cubi complessivi, a prescindere dalla volumetria preesistente.

Adempimenti

Oltre alla domanda, occorre versare:

  • L’oblazione;
  • Il contributo concessorio, salvo i casi in cui la concessione sia gratuita.

 

Terzo Condono – Decreto Legge n. 269/2003

Riferimento normativo: Articolo 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Termine di presentazione: Tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004.

Data limite per labuso: 31 marzo 2003.

Limiti volumetrici

  • Ampliamenti non superiori al 30% della volumetria originaria, oppure
  • Volume non superiore a 750 metri cubi.

Per nuove costruzioni residenziali, ogni singola richiesta non può riguardare più di 750 m³ e il complesso edilizio non può superare 3.000 metri cubi.

Obblighi economici

La procedura prevede:

  • Il versamento delloblazione;
  • Il pagamento del contributo concessorio, se dovuto.

Considerazioni Finali

Il condono edilizio costituisce un’opportunità legislativa straordinaria, riservata a determinate circostanze e vincolata al rispetto di termini e limiti stringenti, sia temporali che tecnici.

Non si tratta di una sanatoria automatica, ma di un iter formale e oneroso, che si conclude con un provvedimento amministrativo in sanatoria, rilasciato a seguito di verifica da parte dell’amministrazione comunale.

I tre condoni introdotti tra il 1985 e il 2003 rappresentano, a tutt’oggi, gli unici strumenti legislativi nazionali per la regolarizzazione degli abusi edilizi.

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