Introduzione
Nel linguaggio comune si tende a usare i termini firma e sottoscrizione come se fossero equivalenti.
Tuttavia, per chi opera nel diritto, e in particolare nella prassi notarile, questa equiparazione può generare confusione.
È importante chiarire che nel contesto degli atti pubblici la differenza assume un valore essenziale.
Nozione di firma
Quando si parla di firma, si ci riferisce a un segno personale, di solito autografo, con cui una persona si identifica.
Può essere costituito dal nome e cognome o da un tratto grafico abituale, a patto che sia riconducibile con certezza alla persona che lo appone.
Nel quotidiano, firmiamo documenti per presa visione, accettazione o semplice approvazione.
La firma svolge, dunque, molteplici funzioni, ma non sempre equivale a una manifestazione formale di volontà giuridicamente vincolante.
Proprio per questo, non ogni firma può essere considerata automaticamente una sottoscrizione, soprattutto in ambito notarile.
La sottoscrizione
La sottoscrizione è una firma con valore giuridico qualificato, posta alla fine di un atto per attestare che chi la appone approva integralmente il contenuto del documento.
Attraverso la sottoscrizione, la parte manifesta formalmente la propria volontà di assumere le obbligazioni o gli effetti giuridici che derivano dall’atto.
Nei documenti redatti dal notaio, la sottoscrizione è elemento imprescindibile.
Senza di essa, l’atto non acquista validità giuridica.
La sottoscrizione deve essere apposta con nome e cognome ed essa deve, altresì, essere chiara e leggibile.
Art. 51 L.N. e l'obbligo di sottoscrizione
L’articolo 51 della legge notarile, al comma 2, n. 10, stabilisce espressamente che l’atto pubblico deve contenere, tra gli altri elementi, la sottoscrizione completa, con nome e cognome, delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni e del notaio.
La sottoscrizione finale, non è solo un requisito formale, ma rappresenta il momento culminante della formazione dell’atto pubblico.
Essa rappresenta il momento in cui le parti, dopo aver ricevuto la lettura dell’atto, confermano in modo consapevole la propria volontà giuridica.
In mancanza di tale sottoscrizione, l’atto è nullo.
Casi in cui una parte non sa o non può sottoscrivere
Può capitare che una parte non sia in grado o non possa sottoscrivere, perché ad esempio non sa scrivere o ha un impedimento fisico.
In questi casi, l’art. 51 della legge notarile impone una procedura precisa, ossia, la persona deve dichiarare la causa dell’impedimento, e il notaio deve riportare tale dichiarazione all’interno dell’atto.
Deve, pertanto, esserci una verbalizzazione specifica dell’impedimento.
Questo garantisce la validità dell’atto e la trasparenza del procedimento.
A tal proposito, l'articolo 51 della legge notarile, al comma 2, n. 10 dispone che:
“Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione”.
Le sottoscrizioni marginali nei documenti con più fogli
Un ulteriore elemento rilevante è la distinzione tra sottoscrizione finale e sottoscrizioni marginali, anch’esse previste dall’art. 51 della legge notarile.
Nei documenti composti da più fogli, è obbligatoria la firma in margine di ogni foglio, anche col solo cognome, da parte delle parti, dell’interprete, dei testimoni, e del notaio, con l’eccezione del foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Queste sottoscrizioni hanno la funzione di assicurare l’integrità del documento, impedendo che vengano sostituiti o alterati fogli dopo la redazione dell’atto.
L'articolo 51 della legge notarile, a tal proposito, al comma 2, n. 12 dispone che l'atto notarile deve contenere:
“negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi”.
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